Art. 3.
(Composizione dell'Osservatorio).

      1. L'Osservatorio è composto:

          a) da un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti Ministeri:

              1) Ministero dei trasporti;

              2) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

              3) Ministero dell'economia e delle finanze;

              4) Ministero dello sviluppo economico;

              5) Ministero delle infrastrutture;

              6) Ministero dell'università e della ricerca;

          b) da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) da un rappresentante del Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto-Guardia costiera;

          d) da tre rappresentanti delle associazioni nazionali della portualità turistica e della nautica;

          e) da esperti nominati sulla base di specifiche professionalità.

      2. Il presidente dell'Osservatorio è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i membri di cui al comma 1, lettera a).

 

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      3. I componenti dell'Osservatorio, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per altri quattro anni.